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Reclami

La lineare trasparenza, in  regime di continuità, data 1995, anno conferimento dei primi mandati agenziali.
Nel tenore del Regolamento n. 24 IVASS del 6 giugno 2016, l'intermediario pone idonea evidenza per gestione dei reclami assicurativi.
È considerato reclamo, ai sensi del Regolamento sopra citato, una dichiarazione di  insoddisfazione in forma scritta nei confronti di impresa di assicurazione, di intermediario assicurativo od intermediario estero iscritto nell'apposito Elenco IVASS.
Non è da considerarsi reclamo:
la richiesta di informazioni o chiarimenti sulla natura del contratto nella disciplina delle varie clausole;
l'esecuzione del contratto stesso;  
la richiesta di risarcimento danni.
Per eventuale reclamo relativo al servizio di intermediazione, al comportamento personale dell'agente e dei suoi collaboratori, l'intermediario pone tre opzioni:
E-mail: info@studiochianurass.it
PEC: chianura@pec.it
Raccomandata A/R indirizzata a: Studio Chianura Assicura, sezione Reclami, via Michele Imperiali, 165 - 72021 Francavilla Fontana.
Per la gestione del reclamo, la risposta tassativa sarà inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. L'assenza di informazioni anagrafiche e/o di contatto veritiere esclude analisi e vaglio del reclamo.
Nel caso il reclamo  faccia riferimento alla gestione del rapporto contrattuale con una delle imprese mandatarie, il reclamo stesso dovrà essere indirizzato alla compagnia. A tale scopo, ci si atterrà alle informazioni disponibili sul sito web della società assicuratrice. La stessa dovrà fornire risposta entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione  del reclamo.
Per esaustiva ricognizione consultare la sezione Arbitro Assicurativo di questo sito.
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