LINEA PRIVATI - FAMIGLIA - 011 - STUDIO CHIANURA ASSICURA - Assicurazioni in Tutti i Rami

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Fondo Pensione - PIP

Forma pensionista complementare ad integrare pensione base. L'adesione volontaria concerne non solo il singolo individuo ma anche collettività di lavoratori. La prestazione erogabile sotto forma di capitale o rendita. Il prodotto è deducibile fiscalmente dal reddito IRPEF sino a 5300,00 euro.

Cos'è un fondo pensione

Il fondo pensione aperto è una forma di previdenza complementare privata istituita da banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

Finalità del fondo pensione

Integrando pensione base, il fondo risponde altresì ad altre esigenze previste dal legislatore. In primis, reversibilità in favore del coniuge od altri beneficiari designati; altro aspetto individua difficoltà personali e lavorative.

Chi può aderire

L'adesione, a seconda della disciplina contrattuale e di categoria, è rivolta al singolo oppure ad una pluralità di lavoratori. Al fondo pensione è iscrivibile anche familiare a carico per oneri fiscali.

Prestazioni ottenibili

Versati almeno cinque anni al fondo integrativo, all'atto del pensionamento si potrà optare:
•per una rendita;
•50% del capitale maturato ed il residuo convertito in rendita;
•solo capitale condizionato tuttavia da eventuale rendita inferiore del 50% alla soglia dell'assegno sociale.
Prevista reversibilità per il coniuge oppure terzo individuo nominato. In caso di premorienza nella fase di accumulo, il capitale potrà essere riscattato dall'avente causa. Ovvero soggetto designato.

Anticipazioni

Ante età pensionabile e per eventi di carattere eccezionale, si potrà richiedere tutto o parte della liquidazione al fondo pensione sottoscritto.
Le tipologie di riscatto previste:
•spese sanitarie comprovate in qualsiasi momento concernenti interventi e terapie per patologie gravi (anche coniuge o figli); erogazione della somma richiedibile sempre e comunque non oltre il 75% dell'accumulo;
•acquisto e ristrutturazione documentati prima casa (possibile estensione prerogativa  ai figli);
•somma massima liquidabile pari al 75% del capitale maturato, erogata dopo 8 anni di sottoscrizione al fondo integrativo;
•motivazioni di carattere personale o familiare; erogazione massima consentita pari al 30% del capitale.

Riscatti

Il legislatore, nelle varie ipotesi, disciplina casistica di riscatto totale o parziale per singolo individuo:
•invalidità permanente od inoccupazione superiore ai 48 mesi, dimissioni o licenziamento, decesso dell’aderente; possibilità di liquidare l'intera posizione;
•inoccupazione non inferiore a 12 mesi (e non superiore a 48 mesi); ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni (CIG), ordinaria o straordinaria; somma corrisposta pari al 50% del dovuto.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Una normativa più recente, definita RITA, formula ulteriori ipotesi alternative al riscatto:
se mancano non più di 5 anni alla pensione di vecchiaia, l'avente diritto può chiedere al fondo pensione il pagamento di rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA); per accedere al beneficio l’attività lavorativa deve essere cessata e con almeno 5 anni attivi nel comparto della previdenza complementare nonché 20 anni di contribuzione nella disciplina previdenziale obbligatoria; la richiesta è prevedibile sino a 10 anni prima l'età pensionabile nel caso di inoccupazione superiore ai 24 mesi.
La rendita integrativa sarà erogata in concorrenza al conseguimento  dell'età pensionabile per vecchiaia.

Sorveglianza fondo pensione

La sorveglianza per la forma pensionistica complementare è esercitata da COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).
Risparmio ed investimento per privati e famiglie

Cos'è una polizza vita

Art. 1919 Codice Civile (Assicurazione sulla vita propria o di un terzo)

L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Dal comma 1 dell'articolo sopracitato scaturiscono tre figure possibili: contraente di polizza, soggetto sul quale ricade il rischio assicurato e beneficiario di polizza.
Brevemente analizziamo figure e ruoli:
•contraente: soggetto che stipula materialmente, sottoscrivendolo, il contratto di assicurazione; di norma a questa figura è riconducibile anche il pagamento del premio;
•assicurato: figura preminente poiché tutti i rischi inerenti la vita umana ricadono sulla persona fisica indicata in contratto;
•beneficiario: percettore della somma capitale a scadenza di polizza o destinatario del risarcimento nell'ipotesi di premorienza assicurato.
Terza Età - Assistenza Lungo Termine

LTC (Long Term Care), polizza per la "non autosufficienza" con prestazioni continuative medico-sanitarie e di assistenza sia a domicilio sia in strutture convenzionate con standard elevati.

Cos'è la LTC (Long Term Care)

Il prodotto è strutturato basilarmente per la perdita di autosufficienza. Tuttavia, con estensione di garanzia, la polizza tutela anche soggetti in grado di attendere alle fisiologiche azioni quotidiane.

Perdita di autosufficienza

Nella specie, verificandosi evento di non autosufficienza, interviene in continuità gruppo di medici consulenti a sostegno dell'inabile e del nucleo familiare. Il servizio, all'occorrenza, è reso anche in regime di telemedicina. La polizza, oltre alle prestazioni domiciliari di carattere medico, infermieristico e fisioterapico, garantisce eventuale ricovero in strutture specializzate con standard elevati.
Famiglia - Abitazione - Fabbricato Civile

Il nucleo familiare costantemente necessita di attenzione. Vuoi per l'incolumità dello stesso, vuoi per preservare il futuro nella possibilità di evento a pregiudicare l'armonia patrimoniale. Una molteplicità di garanzie, intersecabili tra loro, aziona prevenzione quiete domestica.

Cos'è la copertura globale per la famiglia

I rischi connessi al microcosmo familiare sono molteplici e complessi per le partizioni possibili. Le linee guida, tre punti cardine:
•tutela personale e dei familiari segnatamente la salute per non remota possibilità di casi negativi generati da infortuni e/o malattia;
•azioni e/o eventi connessi con la casa di proprietà o locazione cagione di danni autoprodotti od esterni tali da recare nocumento alla stabilità patrimoniale domestica;
•prevenzione strutturale del nucleo familiare con sottoscrizione di prodotto assicurativo composito.
Infortuni e Malattia

Nel vivere quotidiano, eventi imprevedibili incidono in misura determinante sia in ambito di autonomia personale sia nel contesto lavorativo. Valutabile ampio ventaglio di coperture per casistica infortuni e malattia.

Cos'è la polizza infortuni e/o malattia

Le polizze di quest'area di rischio fungono da scudo per eventi imprevedibili e non preventivabili previe coperture ad hoc nello scenario ampio di infortuni professionali, extraprofessionali nonché improvvisa patologia incidente sul quotidiano. A salvaguardia personale e della famiglia possono essere sottoscritti prodotti con soluzioni modulari e personalizzate. Servizi di assistenza garantiti anche da strutture private ad elevata specializzazione.
RC Auto - Circolazione Veicoli

La polizza a proteggere se stessi e terzi aventi causa nella circolazione di autoveicoli, autotassametri, ciclomotori, motoveicoli, motoslitte, autobus, autocarri e natanti.

Cos'è la RC Auto

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fu introdotta dalla legge 990/1969.
La normativa, nel corso del tempo, è stata adeguata alle istanze rivenienti. La legislazione italiana recepisce disposizioni derivanti da direttive UE.
L'articolo 1 della legge 990 così recita: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i  rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso  pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice  civile.
L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i  danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il  suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi  non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo,  salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente.
Viaggi

La garanzia, per turismo, studio e lavoro prestata sia nella forma base sia in forma composita per singoli o gruppi di viaggiatori. Il prodotto, nelle svariate opzioni disponibili, permette, tra le altre, consulenza continuativa anche all'estero.

Cos'è la polizza viaggi

Il prodotto, estremamente eterogeneo nella diversificazione delle garanzie, risponde a tutti gli eventi prevedibili in occasione di viaggio per turismo, studio ed affari. Le coperture tutelano dagli accadimenti prima, durante e dopo il viaggio: dall'annullamento, all'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalle spese mediche, all'infortunio, dalla mancata consegna del bagaglio alle eventuali controversie giudiziali ed interruzione viaggio.
In portafoglio anche tre coperture particolari:
•polizza in  sostituzione Fondo di Garanzia, ideata per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento Agenzia Viaggi;
•prodotto a copertura viaggiatori extracomunitari nel periodo di permanza Area Schengen;
•polizza di protezione per le attività degli Operatori Turistici (in particolare Agenti di Viaggio e Tour Operator).
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo e le Condizioni di polizza
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