
Sintesi attività dell'intermediario
Articolo 120 quater Codice delle assicurazioni private ed articolo 56 Regolamento IVASS 40/2018
(Attività di intermediazione in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza)
Chianura Cosimo è iscritto al RUI dal 12 febbraio 2007 con progressivo A000075127
l'intermediario è soggetto a controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
REA: BR - 73526
Partita IVA: 01678390749
Documentazione
Antecedente la sottoscrizione della proposta e/o contratto, l'intermediario pone all'attenzione del Cliente gli allegati sottoriportati
N.B. Il documentale è stesurato in forma personalizzata e pubblicato sul sito agenziale secondo le direttive IVASS. L'eventuale falsificazione di terzi, per uso illecito e fraudolento, manleva l'intermediario da ogni qualsivoglia responsabilità. L'intermediario riserva comunque tutela nelle sedi opportune. La documentazione è aggiornata ogni tre mesi a seguito di quanto stabilito dall'Istituto di vigilanza.
Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2023
ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI
Aggiornato al 30 settembre 2023
Gentile Cliente,
in un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:
Elenco delle Imprese con le quali l’Agente CHIANURA COSIMO ha in corso incarichi agenziali:
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- Nobis Vita S.p.A.
- Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Allegato 3 – Aggiornato al 30 settembre 2023
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME AD ALLEGATO 3 REGOLAMENTO IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, antecedente la sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet IVASS (www.ivass.it).
L’intermediario in contatto col cliente è Chianura Cosimo. Iscrizione RUI del 12/02/2007 con progressivo A000075127. Sede sociale ed operativa: via Michele Imperiali, 165 – 72021 a FRANCAVILLA FONTANA. Recapito telefonico: 0831 819607.
Casella di posta elettronica: info@studiochianurass.it – PEC: chianura@pec.it - Sito internet: https://studiochianurass.it
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) All’interno dei locali dell’intermediario, sono a disposizione i seguenti elenchi:
1) tabulato recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico;
2) tabulato degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018.
b) Sarà possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a) punto 1) nel caso di offerta fuori sede o nell’ipotesi in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario sopra indicato non detiene una partecipazione diretta od indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna compagnia di assicurazione od impresa controllante di compagnia di assicurazione è detentrice di partecipazione diretta od indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della eventuale società di intermediazione sopra indicata. Nel caso di specie, l’intermediario è persona giuridica nella forma individuale.
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di distribuzione è garantita dalla stipula di contratto di assicurazione della responsabilità civile a coprire i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Il contraente ha facoltà, fermo restando il rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) od all’impresa preponente (secondo modalità e recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso di esito insoddisfacente del reclamo od in assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS od alla CONSOB secondo quanto indicato dai DIP aggiuntivi.
c) Il contraente, ha facoltà di avvalersi di sistemi procedurali alternativi per la risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.
Allegato 4 NON IBIP
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 REGOLAMENTO IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, antecedente la sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
L’intermediario in contatto col cliente è CHIANURA COSIMO – Iscrizione RUI: A000075127
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
l’intermediario, previa lettera d’incarico, opera per le seguenti compagnie di assicurazione:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
NOBIS Vita S.p.A.
Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a) Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario ai sensi dell’articolo 119 ter commi 3 e 4 Codice delle assicurazioni private:
() a1) non ha fornito consulenza alcuna perché il cliente, di sua iniziativa, ha richiesto espressamente tipologia prodotto con denominazione specifica di una delle compagnie mandatarie dell’intermediario stesso; nella fattispecie, pertanto, il sottoscrittore era già edotto nell’apriori sulle caratteristiche del prodotto, rischi e contenuto normativo;
() a2) ha reso consulenza con espressa raccomandazione personalizzata, così motivandola:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
() a3) ha fornito consulenza con analisi imparziale e personale su uno spettro ampio di prodotti assicurativi reperibili sul mercato; quanto, ha consentito di formulare una raccomandazione adeguata e personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo al fine di accogliere le richieste del contraente.
b) L’intermediario agisce in regime di plurimandato con diverse imprese assicurative senza vincolo di esclusiva per il collocamento dei prodotti assicurativi.
c) Ai sensi dell’articolo 119 bis comma 7 Codice delle assicurazioni private richiamante l’articolo 120 ter dello stesso codice, l’intermediario precisa di non avere alcuna partecipazione percentuale diretta od indiretta nelle compagnie mandatarie né, di converso, quest’ultime hanno una partecipazione percentuale nell’impresa dell’intermediario.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell’art. 57 Regolamento 40/2018)
Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario dichiara:
() a) di ricevere commissione inclusa nel premio assicurativo SENZA onorario corrisposto dal cliente;
() b) di NON ricevere onorario corrisposto diversamente dal cliente;
() c) di RICEVERE onorario dal cliente per importo pari ad EUR _________________________________ così calcolato: _____________________________________________________________________________________________________;
d) che potrebbe ricevere ALTRO compenso alla stregua di benefici economici da parte delle compagnie mandanti.
e) nel caso di polizze di responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni percepite dall’intermediario (Regolamento ISVAP 23/2008, in attuazione articolo 131 Codice delle assicurazioni private).
Con riferimento alla disciplina “trasparenza premi” e C.G.A. (Condizioni Generali di Assicurazione) per i veicoli a motore e natanti, il contratto intermediato in nome e per conto della compagnia NOBIS Assicurazioni S.p.A. prevede una provvigione pari al 10% sul premio netto di polizza per i Settori autorizzati. Quanto è riportato sul foglio cassa agenziale. Segnatamente il contratto stipulato dal contraente di polizza, le provvigioni sono espresse in valore percentuale sul premio lordo. Sostanzialmente indicatore della provvigione effettivamente percepita è il documento contrattuale consegnato al cliente. Il premio lordo è comprensivo del S.S.N. e dei tributi erariali con aliquota pari al 12,50%. La modifica delle imposte sul segmento RCA a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), potrebbe ridefinire il valore percentuale delle provvigioni sopra esposte.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a) I premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Modalità pagamento premi ammesse dalla disciplina attuale:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordine di bonifici, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1);
3) denaro contante, esclusivamente per i contratti assicurativi ramo danni segnatamente responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
Allegato 4 bis IBIP con Consulenza
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 BIS REGOLAMENTO IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, antecedente la sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
L’intermediario in contatto col cliente è CHIANURA COSIMO – Iscrizione RUI: A000075127
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario, previa lettera d’incarico, agisce in nome e per conto dell’impresa sottoriportata; con riferimento al contratto distribuito, l’impresa rappresentata è la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve, Italiana Assicurazioni).
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a) Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario fornisce:
() a1) una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121 septies Codice delle assicurazioni private;
() a2) una consulenza ai sensi dell’articolo 119 ter comma 3 Codice delle assicurazioni private, attraverso l’analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell’adeguatezza del prodotto d’investimento assicurativo proposto; l’intermediario agisce, segnatamente il ramo Vita, solo con Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve Italiana Assicurazioni); accordi di collaborazione orizzontale ai fini di consulenza dell’articolo 119 ter comma 4 Codice delle assicurazioni private sono esclusi.
b) L’intermediario provvederà periodicamente a fornire al contraente una valutazione dell’adeguatezza dei prodotti d’investimento assicurativi consigliati al medesimo contraente.
c) Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.
Fatto salvo l’articolo 68 ter comma 6 del Regolamento IVASS 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento di cui al Regolamento UE 1286/2014 ed i documenti informativi di cui all’articolo 185 Codice delle assicurazioni private, vengono fornite:
- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l’illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie d’investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti ed avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti od a determinate strategie d’investimento proposte.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni ed agli incentivi (ai sensi dell’art. 57 Regolamento 40/2018)
Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario riceve dei corrispettivi inclusi nel premio assicurativo. L’intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi per l’attività di distribuzione complessiva.
Per i corrispettivi del premio assicurativo, si evidenzia quanto segue:
- una quota parte degli stessi può essere determinata da aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto ed all’incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un’aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.
Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi percepiti annualmente dall’intermediario. Il corrispettivo, è espresso in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto ed agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.
Minimo: 0%;
Massimo: 10%
Relativamente agli ulteriori eventuali benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:
- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all’attività dell’intermediario;
- possono non essere già noti all’intermediario, con riferimento alle condizioni ed alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.
Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento di cui al Regolamento UE 1286/2014 ed i documenti informativi articolo 185 Codice delle assicurazioni private, vengono forniti gli importi relativi a costi ed oneri del prodotto d’investimento assicurativo.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a) I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Modalità pagamento premi ammesse dalla disciplina attuale:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordine di bonifici, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1).
Allegato 4 ter – Aggiornato al 30 settembre 2023
ELENCO REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 TER REGOLAMENTO IVASS 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
CHIANURA COSIMO – Iscrizione RUI A000075127
Sezione I – Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi
a) obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018, antecedente la sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30 decies comma 5 Codice delle assicurazioni private e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4 bis Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018;
b) obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
f) obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121 sexies, commi 1 e 2, Codice delle assicurazioni private.