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Sintesi attività dell'intermediario
Articolo 120 quater Codice delle assicurazioni private ed articolo 56 Regolamento IVASS 40/2018
(Attività di intermediazione in sede, fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza)
Chianura Cosimo è iscritto al RUI dal 12 febbraio 2007 con progressivo A000075127
l'intermediario è soggetto a controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
REA: BR - 73526
Partita IVA: 01678390749

Documentazione
Antecedente la sottoscrizione della proposta e/o contratto, l'intermediario pone all'attenzione del Cliente gli allegati sottoriportati
N.B. Il documentale è stesurato in forma personalizzata e pubblicato sul sito agenziale secondo le direttive IVASS. L'eventuale falsificazione di terzi, per uso illecito e fraudolento, manleva l'intermediario da ogni qualsivoglia responsabilità. L'intermediario riserva comunque tutela nelle sedi opportune.
ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI
Gentile Cliente,
in un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:
Elenco delle Imprese con le quali l’Agente CHIANURA COSIMO ha in corso incarichi agenziali:
  • Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
  • Nobis Vita S.p.A.
  • Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
 
Allegato 3  - Aggiornamento 2026
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER PRODOTTI ASSICURATIVI
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, antecedente sottoscrizione proposta o contratto di assicurazione. Il  documento può essere fornito in modalità non cartacea, se appropriato, a fronte di modalità distributiva del prodotto assicurativo ed il contraente consenta a ciò. Quanto per tenore articolo 120 quater Codice delle Assicurazioni Private.
Sezione I - Informazioni generali intermediario che entra in contatto col contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI segnatamente sito internet IVASS (www.ivass.it).
Identificazione intermediario
L’intermediario in contatto col cliente è Chianura Cosimo. Iscrizione RUI del 12/02/2007 con progressivo A000075127. Sede sociale ed operativa: via Michele Imperiali, 165 – 72021 a FRANCAVILLA FONTANA. Recapito telefonico: 0831 819607. Casella di posta elettronica: info@studiochianurass.it PEC: chianura@pec.it - Sito internet: https://studiochianurass.it - L'intermediario è soggetto a controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario, previa lettera d’incarico, opera per le seguenti compagnie di assicurazione:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
NOBIS VITA S.p.A.
Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sezione III - Informazioni relative a potenziale situazione di conflitto d’interesse
L’intermediario sopra indicato non detiene partecipazione diretta od indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna compagnia di assicurazione od impresa controllante di compagnia di assicurazione è detentrice di partecipazione diretta od indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della eventuale società di intermediazione sopra indicata. Nel caso di specie, l’intermediario è persona giuridica nella forma individuale.
Sezione IV – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a) Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario ai sensi dell’articolo 119 ter commi 3 e 4 Codice delle Assicurazioni Private:
() a1) non ha fornito consulenza alcuna perché il cliente, di sua iniziativa, ha richiesto espressamente tipologia prodotto con denominazione specifica di una delle compagnie mandatarie dell’intermediario stesso; nella fattispecie, pertanto, il sottoscrittore era già edotto nell’apriori sulle caratteristiche del prodotto, rischi e contenuto normativo;
() a2) ha reso consulenza con espressa raccomandazione personalizzata, così motivandola:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
() a3) ha fornito consulenza con analisi imparziale e personale su uno spettro ampio di prodotti assicurativi reperibili sul mercato; quanto, ha consentito di formulare una raccomandazione adeguata e personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo al fine di accogliere le richieste del contraente.
b) L’intermediario agisce in regime di plurimandato con diverse imprese assicurative senza vincolo di esclusiva  per il collocamento dei prodotti assicurativi.
c) Ai sensi dell’articolo 119 bis comma 7 Codice delle Assicurazioni Private richiamante l’articolo 120 ter dello stesso codice, l’intermediario precisa di non avere alcuna partecipazione percentuale diretta od indiretta nelle compagnie mandatarie né, di converso, quest’ultime hanno una partecipazione percentuale nell’impresa dell’intermediario.
Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni
Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario dichiara:
(X) a) di ricevere commissione inclusa nel premio assicurativo SENZA onorario corrisposto dal cliente;
() b) di NON ricevere onorario corrisposto diversamente dal cliente;
() c) di RICEVERE onorario dal cliente per importo pari ad EUR _________________________________ così calcolato: _____________________________________________________________________________________________________;
(X) d) che potrebbe ricevere ALTRO compenso alla stregua di benefici economici da parte delle compagnie mandanti.
e) nel caso di polizze di responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni percepite dall’intermediario (Regolamento ISVAP 23/2008, in attuazione articolo 131 Codice delle Assicurazioni Private).
Con riferimento alla disciplina “trasparenza premi” e C.G.A. (Condizioni Generali di Assicurazione) per i veicoli a motore e natanti, il contratto intermediato in nome e per conto della compagnia NOBIS Assicurazioni S.p.A. prevede una provvigione pari al 10% sul premio netto di polizza per i Settori autorizzati. Quanto è riportato sul foglio cassa agenziale. Segnatamente il contratto stipulato dal contraente di polizza, le provvigioni sono espresse in valore percentuale sul premio lordo. Sostanzialmente indicatore della provvigione effettivamente percepita è il documento contrattuale consegnato al cliente. Il premio lordo è comprensivo del S.S.N. e dei tributi erariali con aliquota pari al 12,50%. La modifica delle imposte sul segmento RCA a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), potrebbe ridefinire il valore percentuale delle provvigioni sopra esposte.
Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi
a) I premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Modalità  pagamento premi ammesse dalla disciplina attuale:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordine di bonifici, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1);
3) denaro contante, esclusivamente per i contratti assicurativi ramo danni segnatamente responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.
Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di distribuzione è garantita dalla stipula di contratto di assicurazione della responsabilità civile a coprire i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Il contraente ha facoltà, fermo restando il rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) od all’impresa preponente (secondo modalità e recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso di esito insoddisfacente del reclamo od in assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato dai DIP aggiuntivi.
c) Il contraente, ha facoltà di avvalersi di sistemi procedurali alternativi per la risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’Intermediario e/o all’Impresa preponente od in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
Sezione VIII – Informazioni in ordine all’oblio oncologico
L’intermediario comunica al contraente i casi in cui il prodotto assicurativo oggetto della stipula preveda la compilazione di dichiarazione o questionario medico sullo stato di salute.
Nella fattispecie:
1) è possibile esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193; all’uopo, per dettagli e modalità si rinvia al DIP aggiuntivo pertinente al prodotto oggetto della stipula;
2) le clausole contrattuali avverse al diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera a beneficio del soggetto assicurato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
 
Allegato 4  - Aggiornamento 2026
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER PRODOTTI D’INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, antecedente sottoscrizione proposta o contratto di assicurazione. Il  documento può essere fornito in modalità non cartacea, se appropriato, a fronte di modalità distributiva del prodotto assicurativo ed il contraente consenta a ciò. Quanto per tenore articolo 120 quater Codice delle Assicurazioni Private.
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto col contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI segnatamente sito internet IVASS (www.ivass.it).
Identificazione intermediario
L’intermediario in contatto col cliente è Chianura Cosimo. Iscrizione RUI del 12/02/2007 con progressivo A000075127. Sede sociale ed operativa: via Michele Imperiali, 165 – 72021 a FRANCAVILLA FONTANA. Recapito telefonico: 0831 819607. Casella di posta elettronica: info@studiochianurass.it PEC: chianura@pec.it - Sito internet: https://studiochianurass.it - L'intermediario è soggetto a controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario, previa lettera d’incarico, opera per le seguenti compagnie di assicurazione:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
NOBIS VITA S.p.A.
Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sezione III - Informazioni relative a potenziale situazione di conflitto d’interesse
L’intermediario sopra indicato non detiene partecipazione diretta od indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Nessuna compagnia di assicurazione od impresa controllante di compagnia di assicurazione è detentrice di partecipazione diretta od indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della eventuale società di intermediazione sopra indicata. Nel caso di specie, l’intermediario è persona giuridica nella forma individuale.
Sezione IV – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a) Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario fornisce:
()  a1) consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121 septies Codice delle Assicurazioni Private;
() a2) consulenza ai sensi dell’articolo 119 ter comma 3 Codice delle Assicurazioni Private, attraverso l’analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell’adeguatezza del prodotto d’investimento assicurativo proposto; l’intermediario agisce, segnatamente il ramo Vita, con Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (in breve Italiana Assicurazioni) e NOBIS VITA  S.p.A.  Accordi di collaborazione orizzontale ai fini di consulenza dell’articolo 119 ter comma 4  Codice delle Assicurazioni Private sono esclusi.
b) L’intermediario provvederà periodicamente a fornire al contraente una valutazione dell’adeguatezza dei prodotti d’investimento assicurativi consigliati al medesimo contraente.
c) Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.
Fatto salvo l’articolo 68 ter comma 6 del Regolamento IVASS 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento di cui al Regolamento UE 1286/2014 ed i documenti informativi di cui all’articolo 185 Codice delle assicurazioni private, vengono fornite:
- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l’illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie d’investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti ed avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti od a determinate strategie d’investimento proposte;
- ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119 bis comma 7 Codice delle Assicurazioni Private.
Sezione V – Informazioni su remunerazioni ed incentivi
Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario riceve dei corrispettivi inclusi nel premio assicurativo. L’intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi per l’attività di distribuzione complessiva.
Per i corrispettivi del premio assicurativo, si evidenzia quanto segue:
- quota parte degli stessi può essere determinata da aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto ed all’incasso dei premi successivi programmati;
- quota parte può essere determinata da aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.
Con riferimento a detti corrispettivi, gli stessi variano a seconda della tipologia di prodotto sottoscritto e dal numero di annualità nel caso di prodotto con durata pluriennale.
Relativamente agli ulteriori eventuali benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:
- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all’attività dell’intermediario;
- possono non essere già noti all’intermediario, con riferimento alle condizioni ed alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.
L’intermediario per valutazione periodica dell’adeguatezza non chiede compenso alcuno al contraente di polizza.
Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento di cui al Regolamento UE 1286/2014 ed i documenti informativi articolo 185 Codice delle Assicurazioni Private, vengono forniti importi relativi a costi ed oneri del prodotto d’investimento assicurativo.
Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi
L’intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a) I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b) Modalità  pagamento premi ammesse dalla disciplina attuale:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordine di bonifici, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1).
Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di distribuzione è garantita dalla stipula di contratto di assicurazione della responsabilità civile a coprire i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Il contraente ha facoltà, fermo restando il rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) od all’impresa preponente (secondo modalità e recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso di esito insoddisfacente del reclamo od in assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato dai DIP aggiuntivi.
c) Il contraente, ha facoltà di avvalersi di sistemi procedurali alternativi per la risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’Intermediario e/o all’Impresa preponente od in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
Sezione VIII – Informazioni in ordine all’oblio oncologico
L’intermediario comunica al contraente i casi in cui il prodotto assicurativo oggetto della stipula preveda la compilazione di dichiarazione o questionario medico sullo stato di salute.
Nella fattispecie:
1) è possibile esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193; all’uopo, per dettagli e modalità si rinvia al DIP aggiuntivo pertinente al prodotto oggetto della stipula;
2) le clausole contrattuali avverse al diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera a beneficio del soggetto assicurato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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