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Arbitro Assicurativo

Cos'è l'AAS (in breve Arbitro)
AAS (acronimo di Arbitro Assicurativo) consta di procedura snella per risoluzione alternativa nell'insorgere di controversie. L'attivazione, scioglie in modo rapido ed economico le controversie tra consumatori, imprese e/o intermediari assicurativi.
L'AAS è autonomo ed imparziale, sostenuto nel funzionamento dall’IVASS (Istituto pera Vigilanza sulle Assicurazioni).
Il ricorso è presentato online, tramite portale con procedura guidata da seguire, esempi e spiegazioni.
Per presentare ricorso non è richiesta né assistenza legale né aiuto di professionista. Quanto non osta, comunque, a farsi  affiancare da un professionista.
Il costo del ricorso è pari ad  euro 20 (venti).
Si riporta breve guida, comunque esaustiva. Nel caso voleste approfondire, consultate il sito www.arbitroassicurativo.org.
La struttura dell'organo giudicante
L’AAS decide i ricorsi con uno o più Collegi. Ogni organo collegiale è composto da cinque persone esperte ed indipendenti, selezionate in modo da garantire l'equanimità del giudizio.
Struttura:
il Presidente e due componenti sono selezionati da IVASS;
un componente è designato dalle associazioni imprese o degli intermediari assicurativi;
un componente designato dalle associazioni in rappresentanza dei clienti (consumatori e imprese/professionisti).
Il Collegio è coadiuvato da Segreteria tecnica (componenti interni IVASS) finalizzato al controllo del ricorso stesso. L'analisi concerne la completezza del reclamo, sua regolarità e termini di presentazione. La Segreteria assiste il Collegio nelle fasi del procedimento.
Cosa può fare l'Arbitro
L’AAS decide sul merito delle controversie tra clientela, imprese e/o intermediari assicurativi.
Le delibere Arbitro non vincolano le parti. Nel caso l’impresa o l’intermediario non adempiano alle decisioni AAS, la notizia dell’inadempimento tuttavia è pubblicata in sezione dedicata sul sito AAS per un periodo di 5 anni. Coevamente, l’impresa o l’intermediario sono tenuti a pubblicare la medesima risoluzione sul proprio sito internet per un periodo di 6 mesi. Nel caso l'intermediario non disponga di sito internet, la notizia dell’inadempimento sarà affissa all’interno dei locali dove lo stesso svolge attività. Se la decisione AAS non è ritenuta congrua, ciascuna delle parti in causa potrà rivolgersi al giudice.
Casistica specifica competenza Arbitro
Per contratto di assicurazione stipulato, il contraente, l'assicurato, il beneficiario oppure il danneggiato potrà rivolgersi alla struttura AAS nei casi di azione diretta verso l’impresa di assicurazione (esempio tipico il ramo RC Auto).
Per pagamento somme di danaro, il ricorso all’Arbitro è soggetto a limiti di valore:
300.000 euro per polizza vita temporanea caso morte;
150.000 euro per altra tipologia polizza vita;
25.000 euro per polizza assicurazioni danni (a titolo d'esempio: viaggi, casa e salute);
2.500 euro per il danneggiato agente direttamente contro l’impresa.
Se il ricorso non concerne pagamento somma di danaro perché il contendere attiene l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto (esempio: rischi inclusi e non), sarà da escludere limite di valore.
Se è stata già avviata negoziazione assistita o mediazione senza accordo è possibile ricorrere all'Arbitro ai fini della risoluzione.
Esclusione competenza Arbitro
Casistica escludente ricorso all'AAS:
lamentela per polizza senza firma ovvero mancata stipula contrattuale;
controversia per sinistro stradale attinente Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (esempio calzante: il veicolo responsabile del danno non è stato identificato, non era assicurato od era stato rubato);
diatriba inerente Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia nel caso di incidenti legati all’attività venatoria causati da cacciatori non assicurati;
se la questione rientra tra le competenze CONSAP (esempio: condotta dei periti assicurativi);
polizza a copertura c.d. "grandi rischi" industria, navigazione e trasporto aereo;
assunzione testimonianze per risoluzione controversia o perizie tecniche: AAS si pronuncia solo sui documenti presentati dalle parti;
se l’Arbitro si è già espresso nel merito della controversia;
se l'impresa oppure l'intermediario oggetto del reclamo sia di paese terzo UE oppure SEE (Spazio Economico Europeo);
se l'impresa oppure l'intermediario oggetto del reclamo opera in Italia in regime LPS aderendo a procedura stragiudiziale del paese d'origine;
se non è stato presentato preventivo reclamo all’impresa od all’intermediario oppure è passato oltre un anno dalla precedente istanza;
se le circostanze da addurre risalgono a più di tre anni precedenti la presentazione del reclamo all’impresa od all’intermediario.
Nei confronti di chi può essere presentato ricorso
Imprese di assicurazione con sede in Italia;
intermediari assicurativi con sede in Italia;
imprese di assicurazione e/o intermediari assicurativi con sede in altro Paese SEE operanti in Italia con sede secondaria in regime di stabilimento;
imprese di assicurazione e/o intermediari assicurativi che hanno sede in altro Paese SEE operanti in Italia senza avere sede secondaria quindi in regime di LPS purché non abbiano dichiarato di aver aderito ad altro ADR nell’ambito della rete FIN - NET;
imprese di assicurazione con sede Paese extra SEE operanti in Italia attraverso una rete secondaria.
Il ricorso potrà essere presentato nei riguardi dell'impresa o dell’intermediario altrimenti contro entrambi.
Procedura da seguire prima di rivolgersi all'Arbitro
Prima del ricorso all’AAS, deve essere presentato reclamo scritto all’impresa di assicurazione od all’intermediario. Entro 45 giorni è dovuta risposta. Nel caso la risposta non pervenisse o fosse insoddisfacente potrà essere avanzata istanza all'Arbitro.
Di estrema importanza anche la verifica della tempistica.
All'uopo controllare:
che non siano decorsi più di 12 mesi dalla data presentazione reclamo;
i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data presentazione reclamo.
Non è obbligatorio presentare reclamo all’IVASS, prima di ricorrere all’Arbitro. Sufficiente il reclamo all’impresa e/o all’intermediario. Nel caso fosse presentato ricorso all’AAS e, contestualmente, reclamo all’IVASS sulla medesima diatriba, la trattazione reclamo da parte di IVASS si risolve automaticamente.
Soggetti destinatari del reclamo
se l'istanza concerne impresa di assicurazione, il reclamo andrà inviato alla compagnia;
se l'istanza riguarda agente assicurativo (iscritto sezione A del RUI), produttore diretto (sezione C), intermediario a titolo accessorio (sezione F) o loro collaboratore o dipendente (sezione E), il reclamo andrà sempre inviato all'impresa od all’intermediario;
se l'istanza è riferibile a broker (sezione B del RUI), il reclamo andrà inviato al broker;
se l'istanza vede banca od altro intermediario finanziario (sezione D del RUI), il reclamo andrà indirizzato alla banca od all’intermediario finanziario;
se l'istanza coinvolge dipendente o collaboratore di broker, di banca od altro intermediario finanziario (sezione E), il reclamo andrà spedito al broker, alla banca od all’intermediario finanziario per cui lavorano;
se l'istanza attiene intermediario estero presente nell’elenco annesso al RUI, il reclamo sarà avviato all’intermediario estero.
Costo del ricorso all'Arbitro
Per attivare ricorso all’AAS, l'interessato verserà contributo di 20 (venti) euro per spese procedura. Fosse accolto il ricorso, anche parzialmente, l’impresa o l’intermediario sono obbligati a rimborsare il contributo. Il pagamento si effettua sulla piattaforma PagoPA previo Portale AAS seguendo semplice iter.
Tempistica risposta
Dalla ricezione ricorso, la tempistica è gestita dalla Segreteria tecnica istituita presso IVASS.
L'impresa o l'intermediario ha 40 giorni dalla ricezione del ricorso per rispondere con proprie deduzioni. Entro 20 giorni dall'istanza ricevuta si può replicare alle controdeduzioni dell'intermediario od impresa. La nuova replica della compagnia o dell'intermediario all'istanza rinnovata dovrà avvenire entro 20 giorni.
Entro 90 giorni dal completamento fascicolo sarà esitata comunicazione del ricorso.
Il termine di 90 giorni potrà essere prorogato solo una volta; ulteriori 90 giorni previsti solo se il ricorso presenta particolari complessità. Nella fattispecie ultima la Segreteria tecnica comunicherà il nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.
Fasi procedura ricorso
Fase iniziale
Il ricorso è presentato online tramite portale AAS. La procedura guidata è semplice ed intuitiva. Dopo l'invio ricorso, la Segreteria tecnica provvede a verificare regolarità, tempestività e completezza documentazione presentata. Se la documentazione inviata è incompleta od illeggibile, sarà chiesta integrazione delle informazioni mancanti entro il termine di 10 giorni.
La decisione
Il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulle prove addotte in documentazione presentata. La decisione sarà comunicata completa di motivazione. Il Collegio decide di norma secondo diritto ma, potrebbe, in alcuni casi, deliberare secondo equità. L'accoglienza del  ricorso, anche solo in parte, comporta adempimento per la compagnia e/o intermediario assicurativo entro 30 giorni col contestuale rimborso contributo alle spese di procedura.
Altri esiti procedurali
Il procedimento potrebbe concludersi anche senza decisione di merito, ossia pronuncia del Collegio sulle ragioni del contendere. Il Collegio può ad esempio formulare alle parti proposta conciliativa. Se la proposta viene accettata, il procedimento si conclude senza decisione. Un’altra possibilità è che le parti raggiungano autonomamente accordo per risolvere la controversia in modo amichevole.
Il Collegio potrebbe, oltremodo, evidenziare la necessità di accertamenti istruttori per dirimere controversia. L'Arbitro non dispone di tale facoltà. Nella fattispecie, il Collegio non si esprime nel merito della controversia.
Il Collegio non decide nel merito ricorso in determinati casi.
Alcuni casi di inammisibilità:
controversia non rientrante nella competenza dell'Arbitro per materia o valore;
non è stato presentato preventivo reclamo all'impresa e/o all'intermediario;
i limiti temporali sono decaduti;
non è stato versato contributo per le spese procedurali;
è già in corso procedura extragiudiziale;
è stato avviato giudizio in Tribunale;
la documentazione presentata è parziale e senza possibilità di regolazione.
Il richiedente è nella facoltà di rinunciare al ricorso. Quanto è possibile sino a quando il Collegio non abbia emesso verdetto. Nei casi in cui non viene presa decisione di merito decade rimborso contributo di 20 (venti) euro per spese procedura.
Inadempimento decisione Arbitro
La società di assicurazione o l’intermediario sarà inadempiente per mancata esecuzione decisione Arbitro. In caso di inosservanza, l’informazione viene pubblicata per 5 anni sul sito AAS segnatamente elenco imprese ed intermediari inadempienti. L'inadempimento, contestualmente, è segnalato in evidenza sulla pagina iniziale del sito impresa o dell’intermediario per la durata di 6 mesi. Se l’intermediario non dispone di sito internet, l’informazione deve essere resa pubblica nei locali agenziali. L’impresa e/o l’intermediario comunicano alla Segreteria tecnica di aver provveduto alla pubblicazione/affissione nei locali. In mancanza, l'evidenza sarà annotata sul sito dell’Arbitro.
Correzione istanza
Nella decisione dell'Arbitro potrebbero esserci errori materiali, di calcolo, ancor più omissioni. Può essere chiesta correzione entro 30 giorni dall'invio responso. Anche l'intermediario o la compagnia possono presentare istanza di rettifica nello stesso termine.
Supporto tramite portale AAS
Si potrà chiedere supporto tramite sito AAS www.arbitroassicurativo.org accedendo all’area pertinente. Quanto per ricorsi già trasmessi od in fase di compilazione.
Reclami
La sezione Reclami di questo sito fornisce ulteriori dettagli procedurali.
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